Articolo 1

E’ costituita fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente Statuto un’Associazione professionale denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE”. L’Unione ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia e di solidarietà; di studiare i problemi della categoria; di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione; di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE DEI GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI accettandone finalità, disposizione e direttive. L’Unione locale di Firenze deve svolgere funzione proponitrice verso l’Unione Nazionale e seguirne poi costantemente l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.
 
Articolo 2
 
L’Unione ha durata illimitata.
 
Articolo 3
 
L’Unione ha la propria sede al domicilio del Presidente pro tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Direttivo.
 
Articolo 4
 
L’Unione svolgerà la sua attività soprattutto con:
a) le riunioni o assemblee generali;
b) la promozione, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi diretti a facilitare l’esercizio della professione;
c) l’organizzazione di corsi, conferenze, borse di studio e concorsi;
d) ogni altra iniziativa utile direttamente o indirettamente a promuovere ed a facilitare l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
 
Articolo 5
 
Il patrimonio dell’Unione si compone:
a) delle quote sociali;
b) delle contribuzioni volontarie e straordinarie.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell´associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
 
Articolo 6
 
Dell’Unione possono fare parte i Dottori Commercialisti iscritti alla Sezione A e gli Esperti Contabili inscritti alla Sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, nonché i praticanti iscritti presso il registro tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
Potranno far parte dell’Unione coloro che, avendo i requisiti necessari, presenteranno domanda al Direttivo, il quale delibera sull’ammissione. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
In mancanza di domanda, si considerano iscritti anche coloro che, avendo i requisiti necessari e salvo rigetto motivato da parte del Direttivo, hanno effettuato il pagamento della quota annuale nella misura prevista.
Il pagamento della quota importa l’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Unione comprende soci effettivi, soci aderenti, soci praticanti e soci onorari, i quali tutti, con l´iscrizione, s´impegnano ed accettare le norme del presente Statuto.
Sono soci effettivi i Dottori Commercialisti che non abbiano compiuto gli anni quarantatré.
Sono soci aderenti i Dottori Commercialisti che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati effettivi, nonché gli Esperti Contabili.
I Soci aderenti non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive salvo quanto indicato al successivo articolo 8.
Sono soci praticanti gli iscritti al registro dei praticanti tenuto presso l’Ordine dei dottori commercialisti.
I soci praticanti non hanno diritto di voto ma potranno eleggere, qualora la rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria di soci, un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto limitato alle problematiche del praticantato.
Il Rappresentante dei praticanti rimane in carica per l’intera durata del direttivo di appartenenza, salvo decadenza immediata all’atto della sua iscrizione all’Albo. In tal caso, il rappresentante dei praticanti dovrà essere reintegrato in base alla lista dei primi candidati alla rappresentanza dei praticanti non eletti alle ultime elezioni. In caso di parità di voti fra più candidati non eletti, sarà sostituito dal candidato più giovane anagraficamente. Qualora non vi siano candidati non eletti oppure vi siano più candidati ma anch’essi già cancellati dal registro dei praticanti, in mancanza di praticanti interessati alla candidatura, rimane in carica il candidato
eletto fino alla naturale scadenza del direttivo.
L’elezione del rappresentante dei praticanti è disciplinata dal Regolamento elettorale allegato al presente statuto.
Con delibera di assemblea, possono essere nominati nella qualità di soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
I soci effettivi, aderenti e praticanti pagano una quota annuale che sarà fissata dal Direttivo, anche in misura differenziata.
Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.
 
Articolo 7
 
Perdono di diritto la qualifica di soci effettivi ed aderenti i soci che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione.
Saranno considerati dimissionari coloro che non versino per due anni consecutivi, entro il termine fissato dal Direttivo, la quota sociale.
Il Direttivo potrà in casi gravi decidere l´espulsione di un socio. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi.
L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata a.r. e l´espulso potrà ricorrere ai Probiviri entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
 
Articolo 8
 
Gli organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:
* l’Assemblea generale dei soci;
* il Direttivo;
* il Collegio dei Probiviri.
I membri del Direttivo e del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per tutto il mandato anche in caso di compimento del 43° anno di età.
 
Articolo 9
 
L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla.
L’Assemblea è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Direttivo.
Nel caso in cui il Presidente non provveda a quanto deliberato, l´assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Presidente ha comunque facoltà, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, di convocare l´assemblea quando per due direttivi consecutivi aventi all’ordine del giorno la convocazione dell´Assemblea, non si raggiunga la presenza del numero sufficiente di consiglieri previsto dall’art. 10.
L’ordine del giorno è fissato dal Direttivo e, nel caso precedente, dal Presidente.
L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Direttivo o, in assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione all’Albo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle questioni messe all’ordine del giorno, procede alla nomina dei membri del Direttivo e dei Probiviri.
Approva il rendiconto da presentarsi annualmente a cura del Tesoriere.
Essa è valida se è presente almeno un terzo degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Deve essere convocata per lettera almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nella lettera di convocazione deve essere contenuto l´ordine del giorno.
Le assemblea non possono essere convocate per il mese di agosto o in giorni festivi.
Non sono ammesse deleghe per la partecipazione e non sono ammesse deliberazioni su argomenti non posti all’ordine del giorno.
Hanno diritto al voto soltanto i soci effettivi in regola col versamento delle quote sociali.
Il risultato delle votazioni può essere contestato entro cinque giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale riunirà senza indugio l’Organo che deciderà ai sensi dell´articolo 11 e riferirà al Presidente dell´Unione anche per l´eventuale riconvocazione dell’Assemblea.
 
Articolo 10
 
Il Direttivo viene eletto dall’Assemblea generale e si compone di un numero di membri compreso da sette ad undici.
Il Direttivo in scadenza, all’atto della convocazione dell´assemblea, sentito il Collegio dei probiviri, provvederà a fissare il numero dei membri del Direttivo da eleggere.
Il direttivo dura in carica tre anni.
I membri del direttivo sono eleggibili per non più di due mandati complessivi. Il mandato si considera compiuto qualora si resti in carica per più del 50% dello stesso.
L´elezione del Direttivo è disciplinata dal Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.
Il Direttivo designa nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e da un Tesoriere.
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti ed in ogni sede, anche in giudizio, l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Firenze.
Presiede e determina gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni del Direttivo e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l´attività dell’Associazione e ne esprime all’esterno le linee di pensiero.
Il Vice- Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce nei casi di impedimento.
Il Segretario provvede a redigere il verbale delle riunioni del Direttivo; in caso d’assenza, il Direttivo attribuisce ad uno dei suoi membri le funzioni di Segretario.
Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite dell’Associazione e ne tiene i conti.
Compila il bilancio consuntivo annuale e relaziona sull’andamento di cassa: è delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere rapporti di conto corrente bancario e postale senza possibilità di scoperto.
Il Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due suoi membri.
Non è ammessa la presenza per delega.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del Direttivo.
E’ comunque necessaria la presenza del Presidente o del Vice-Presidente.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
L’Unione è rappresentata dal Presidente del Direttivo in ogni circostanza o da un altro socio delegato esecutivo.
Tutte le cariche sono gratuite.
Il Direttivo è l´unico organo che autorizza le spese.
Eventuali rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati dal Direttivo e non possono comunque riguardare spese di vitto ed alloggio.
Il Direttivo redigerà il bilancio che dovrà essere annualmente approvato dall’assemblea.
Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell’associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli associati.
 
Articolo 11
 
Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, nominato dalla Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. 
Agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da associati od organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia.
I Probiviri possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi dell´Associazione .Le decisioni unanimi prese dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.
Avverso le decisioni prese a maggioranza, è possibile il ricorso ai Probiviri Nazionali. Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri i soci effettivi che hanno almeno 3 anni di anzianità di iscrizione all’Albo.
L’elezione del Collegio dei Probiviri è disciplinata dal Regolamento Elettorale allegato al presente Statuto.
Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente.
 
Articolo 12
 
Per il membro del Direttivo, l’assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive comporta la censura; successivamente, al verificarsi di un’altra semplice assenza, in qualsiasi momento, non giustificata da particolari motivi, si verificherà la decadenza dalla carica, che dovrà essere constatata e sancita dal Presidente nella prima riunione del Direttivo successiva all’evento.
Qualora nel corso del mandato venissero meno uno o più membri del Direttivo o del Collegio dei Probiviri, l’organo interessato procederà ad integrazione per cooptazione in base alla lista dei primi non eletti alle ultime elezioni e, in caso di parità di voti, in base alla minore anzianità di iscrizione all’Albo.
Qualora venga meno la maggioranza del Direttivo eletto o del Collegio dei Probiviri, si procederà a nuove elezioni dell´organo interessato.
 
Articolo 13
 
Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell´Unione è vietata.
 
Articolo 14
 
Le clausole del presente Statuto e dell´allegato Regolamento elettorale non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell´Assemblea Generale convocata a tale scopo.
La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole del 50% (cinquantapercento) più uno dei soci effettivi iscritti, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto a voto intervenuti. Tuttavia il Direttivo è abilitato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria affinché alcuna delle prescrizioni del presente statuto non sia in contrasto o difforme da quello dello Statuto dell’Unione Nazionale attuale o successivo ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante propria delibera di accettazione adottata all’unanimità e con il consenso del Collegio dei Probiviri, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale dell´Unione Giovani Dottori Commercialisti.
 
ALLEGATO 
 
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI DELL’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE
 
1) Le elezioni del Direttivo e del Collegio dei Probiviri avranno luogo nel giorno e nel luogo di convocazione dell´assemblea.
Le operazioni di raccolta dei voti e di scrutinio saranno presiedute da un Collegio formato dal Segretario e dal Tesoriere uscenti e da uno scrutatore designato da ciascuna lista di candidati, se esistente. Qualora non siano state presentate liste di candidati, il Segretario ed il Tesoriere designeranno ciascuno uno scrutatore tra gli aventi diritto al voto.
Del Collegio farà parte almeno un membro del Collegio dei Probiviri.
Per la valida costituzione del Collegio occorrerà sempre la presenza di almeno tre membri. Il Segretario ed il Tesoriere potranno, in caso d´impedimento, designare dei sostituti.
Al tutte le operazioni, che sono pubbliche, potrà assistere qualunque iscritto all’Associazione.
 
2) Coloro che, in regola con il pagamento della quota annuale, intendono proporre la propria candidatura, dovranno farla pervenire in forma scritta, mezzo FAX oppure mezzo Posta Elettronica Certificata al Presidente del Direttivo e al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il decimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea.
L´elenco della candidature resterà affisso alla sede dell´Ordine fino alla data dell’Assemblea e sarà altresì disponibile presso il Presidente ed il Segretario affinché qualunque interessato possa prenderne visione.
Unitamente alla candidatura dovrà essere depositata la “dichiarazione di appartenenza ad associazioni politiche, religiose, culturali, economiche, ecc..”
Tale dichiarazione resterà depositata presso il Presidente ed il Segretario e potrà essere visionata dagli iscritti all’Associazione.
Non potrà essere eletto chi non ha presentato nei termini e secondo le regole del presente regolamento la propria candidatura e le relative preferenze saranno annullate.
 
3) Sono ammessi al voto soltanto gli iscritti effettivi, e per l´elezione del rappresentante dei praticanti i soci praticanti, che siano in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno nel quale si effettua la votazione.
A tale proposito dovrà essere formata, a cura del Segretario e del Tesoriere, una lista degli aventi diritto al voto, che dovrà essere aggiornata via via che gli iscritti versano la quota associativa.
 
4) Non è ammesso il voto per delega.
Il voto dovrà essere espresso personalmente dall´elettore, mediante indicazione del cognome e del nome del o dei candidati prescelti su foglio anonimo e privo di segni di riconoscimento.
La scheda contenente l´espressione del voto, inserita in busta chiusa e debitamente controfirmata dall’elettore, verrà consegnata direttamente al Segretario (o ad un suo delegato), il quale provvederà ad introdurla immediatamente nell’urna elettorale.
Le buste devono essere consegnate esclusivamente alla presenza del Collegio Elettorale.
Allo scopo, il Collegio Elettorale si renderà disponibile per la raccolta delle buste almeno 5 ore, il secondo giorno non festivo precedente l’assemblea presso la sede dell´Ordine e, per almeno 3 ore, il giorno non festivo precedente l’assemblea presso la sede distaccata di Empoli, in luogo pubblico ed agevolmente accessibile, negli orari che saranno comunicati nella lettera di convocazione dell´assemblea.
Ciascuno dei votanti dovrà apporre la propria sottoscrizione sulla lista degli elettori in corrispondenza delle proprie generalità, onde attestare la propria partecipazione alle operazioni di voto.
Le buste dovranno essere raccolte in apposita urna, che dovrà essere sigillata ogni volta alla chiusura delle operazioni di voto mediante apposizione di una striscia di carta gommata recante la sottoscrizione dei membri del Collegio elettorale.
Per l’elezione del direttivo, ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto limitato a 7/10, arrotondato all’unità superiore.
Per l´elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri ogni elettore ha diritto ad esprimere solo due voti.
 
6) Lo scrutinio delle schede avverrà, seduta stante, al termine delle operazioni di voto.
Si procederà alla stesura della graduatoria dei candidati in ordine decrescente per numero di voti, dalla quale risulteranno eletti i primi nove che avranno riportato il maggior numero di voti. Similmente si provvederà per il Collegio dei Probiviri e per il rappresentante dei Praticanti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con minore anzianità anagrafica.