Giovedì, 01/07/2021
Inviata dall’Unione la prima istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate
È giunto il tempo di riprendere il ruolo che la società civile, da sempre, ci ha attribuito. Siamo professionisti che si occupano di rapporti economici e/o commerciali, dal punto di vista organizzativo, finanziario, tributario o giuridico.
È nostro preciso compito applicare le norme e basarsi su queste, soprattutto in un’epoca in cui pare valere più un comunicato stampa/circolare, piuttosto che una norma giuridica.
Sembra paradossale che debbano essere i Giovani a doverlo “ricordare” a tutti.
Il Mondo della Professione ha subito, in questa pandemia, tanto, troppo. E, si badi bene, non solo in termini economici, ma anche, e soprattutto, in termini di carichi di lavoro, di nuovi adempimenti, oltre al solito ruolo di supporto per i clienti che non è mai venuto meno.
Abbiamo provato, in punta di piedi, a chiedere di essere coinvolti – prima e non dopo, per i soli emendamenti – ma evidentemente il nostro grido, non era così forte.
E allora, ci rimbocchiamo ancora di più le maniche e andiamo oltre.
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha deciso di presentare la propria prima richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate in relazione alla compilazione dei dati relativi agli “Aiuti di Stato” nel quadro RS dei modelli dichiarativi. In particolare, la consulenza giuridica, come ricorda la medesima Agenzia, è uno strumento finalizzato all’individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale per agevolare la compliance tra contribuente e Agenzia delle Entrate. A differenza delle istanze di interpello, però, la consulenza giuridica riguarda fattispecie di carattere generale. A tal riguardo si sottolinea che i pareri resi a seguito delle istanze di consulenza giuridica, non vincolano solo i soggetti il cui caso trova soluzione nell’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria, bensì, assumono, in maniera ufficiale, il grado di “parere giuridico”.
Tale strumento è utile proprio per le Associazioni sindacali, riconosciute, infatti, come soggetti legittimati a sottoporre richieste di consulenza giuridica. Vi è di più. Leggendo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 42/E del 05/08/2011, nella quale sono riportate le istruzioni per la trattazione delle richieste di consulenza giuridica, tali Associazioni sindacali sono sollecitate a mettere in atto iniziative idonee a far convogliare presso gli organi di rappresentanza le richieste per l’inoltro dei quesiti all’Agenzia sotto forma di consulenza giuridica. L’Unione Nazionale, da mesi, sta raccogliendo, per il tramite anche delle sue Commissioni, richieste di informazioni o chiarimenti, da parte dei propri associati e, quindi, ha deciso di percorrere anche tale strada.
In tal senso, apprezzando l’impegno profuso dall’intero mondo Professionale, come ad esempio segnalazioni ai Garanti dei Contribuenti (ideata e realizzata dal Gruppo Facebook ODCEC iscritti) e interrogazioni parlamentari, riteniamo opportuno e complementare, se non squisitamente necessario, procedere anche attraverso questo ulteriore strumento.
Ma andiamo nel dettaglio della nostra prima richiesta inviata in questi giorni. I nostri associati – di fatto – hanno chiesto di poter comprendere come mai siano costretti a compilare quadri dei dichiarativi con dati – a nostro avviso – già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, per suo tramite, o per tramite di ulteriori banche dati consultabili dalla medesima Amministrazione.
Ci siamo occupati, umilmente, di approfondire la questione e abbiamo deciso, di chiedere riscontro dei nostri “studi” all’Amministrazione Finanziaria, in maniera formale e, tra l’altro, con uno strumento che non ha termini perentori di risposta.
Nella nostra istanza si evidenzia, attraverso l’esposizione delle norme correlate, come l’Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni pubbliche siano già in possesso di molte delle informazioni richieste in dichiarazione, nello specifico nel quadro RS. Leggendo quindi il combinato disposto delle norme sugli Aiuti di Stato e lo Statuto del contribuente, si è ritenuto di concludere che il contribuente (ed il professionista per lui nella compilazione del suo dichiarativo) non sia tenuto alla compilazione del prospetto di cui al quadro RS, in virtù proprio dell’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) che prevede che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente“.
Nell’istanza si sottolinea, in subordine, che la compilazione del quadro RS è – a nostro avviso – una duplicazione di informazioni, in quanto, i suddetti aiuti di stato e le informazioni richieste aggiuntive, sono già indicate in altri quadri dei modelli dichiarativi (LM, RG, RF, RE, frontespizio, ISA) o in altre banche dati (INPS, Camere di Commercio, banche dati della stessa Agenzia).
Con tale istanza, non chiediamo nulla di più che una spiegazione “giuridica” delle istruzioni per i modelli dichiarativi 2021 correlati agli obblighi imposti dalla L. 212/2000.
Con l’occasione, si invitano gli iscritti a inviare eventuali ed ulteriori quesiti sotto forma di istanza di consulenza giuridica attraverso le commissioni già costituite nelle varie materie che potete trovare sul sito https://www.knos.it/.
Le richieste dovranno contenere una descrizione chiara ed esaustiva della questione prospettata, nonché ogni indicazione utile al fine dell’appropriato inquadramento della stessa, evidenziando inoltre la soluzione ritenuta corretta.
Le varie commissioni nazionali provvederanno a raccogliere le richieste dei propri iscritti, elaborarle, sottoporle all’Unione Nazionale e ad inviarle all’Agenzia delle Entrate a nome dell’intera Associazione.
Roma, 1 luglio 2021
La Giunta UNGDCEC